Statuto

ATTO COSTITUTIVO REPUBBLICA ITALIANA 

Rep. N. 54139 - Racc. n. 9395

L’anno 1999 il giorno 28 del mese di ottobre in Tivoli, nello studio del notaio Dr. Valeria Sessano. Sono presenti: Innocenzi Maurizio, Folgori Piero, Coticoni Claudio, Innocenzi Simone, Scacchi Fabio; detti comparenti, tutti cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue: 

La Comunità Giovanile, non ha fini di lucro. Essa è strumento di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile.

Statuto

Titolo 1: Denominazione – Sede – Durata 

Titolo 2: Scopo

Titolo 3: Soci

  1. al versamento della quota associativa stabilita dall’assemblea, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla “Comunità Giovanile”;
  2. all’osservanza dello Statuto e del regolamento interno.

Titolo 4: Recesso – Esclusione 

  1. commetta gravi inosservanze dello statuto e del regolamento interno;
  2. sia impossibilitato a partecipare agli scopi della Comunità Giovanile.

Titolo 5: Patrimonio Sociale

  1. dalle quote annuali dei Soci nella misura decisa dall’Assemblea anno per anno;
  2. dai contributi ordinari e straordinari versati dai Soci o da terzi;
  3. dai ricavi per servizi prestati a terzi;
  4. da contributi e lasciti ricevuti.

Titolo 6: Esercizio Sociale - Bilancio 

Organi Sociali 

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Comitato;
  3. il Presidente;
  4. il Revisore;
  5. il Vicepresidente

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

L’Assemblea Dei Soci 

  1. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
  2. precede alla nomina delle cariche sociali;
  3. delibera sulla responsabilità dei Soci;
  4. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dai Soci;
  5. determina la quota associativa annuale;
  6. delibera sull’ammissione, il recesso o l’esclusione dei Soci, su proposta del Comitato. Essa ha luogo almeno una volta l’anno, entro i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.  L’assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Comitato lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/10 dei Soci. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.  L’assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.