Statuto
ATTO COSTITUTIVO REPUBBLICA ITALIANA
Rep. N. 54139 - Racc. n. 9395
L’anno 1999 il giorno 28 del mese di ottobre in Tivoli, nello studio del notaio Dr. Valeria Sessano. Sono presenti: Innocenzi Maurizio, Folgori Piero, Coticoni Claudio, Innocenzi Simone, Scacchi Fabio; detti comparenti, tutti cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:
- Art.1 Tra i signori Scacchi Fabio, Innocenzi Simone, Coticoni Claudio, Folgori Piero, Innocenzi Maurizio è costituita una “COMUNITA’ GIOVANILE” Sede Roviano via Manzoni 7,
SCOPO: lo sviluppo dell’organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri, l’educazione all’impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.
La Comunità Giovanile, non ha fini di lucro. Essa è strumento di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile.
- Art.2 La Comunità Giovanile è retta dallo Statuto che i comparenti mi esibiscono e che , firmato dai comparenti e da me notaio si allega sotto la lettera “A” al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai presenti.
- Art.3 Contestualmente al presente atto costitutivo i presenti, riuniti in Assemblea Generale deliberano di eleggere un comitato che resterà in carica per il prossimo anno e che è composto di tre membri nelle persone dei signori:
Innocenzi Maurizio presidente – Coticoni Claudio vice presidente – Innocenzi Simone segretario – Folgori Piero revisore dei conti. I sunnominati dichiarano di accettare la carica.
Statuto
Titolo 1: Denominazione – Sede – Durata
- Art.1 È costituita la “Comunità Giovanile” con sede in Roviano (RM) in via Manzoni n. 7
- Art.2 La “Comunità Giovanile” non ha fini di lucro. Essa è strumento di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile.
Titolo 2: Scopo
- Art.3 La “Comunità Giovanile” persegue: a) lo sviluppo dell’organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri; b) l’educazione all’impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali; c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.
Titolo 3: Soci
- Art.4 Possono aderire alla “Comunità Giovanile” tutti gli studenti delle scuole medie e superiori, gli studenti universitari e i giovani fino a trentacinque anni di età, senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale.
- Art.5 Il numero dei soci è illimitato.
L’ammissione del nuovo socio è fatta dietro richiesta sottoscritta dell’interessato, il quale dichiara la completa conoscenza delle disposizioni del presente statuto e del regolamento interno.
La richiesta di ammissione è approvata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Comitato.
Il nuovo socio al momento dell’adesione dovrà versare l’importo della quota associativa e quanto dovuto per le spese generali sostenute dalla Comunità Giovanile per il suo ingresso. - Art.6 I soci sono obbligati:
- al versamento della quota associativa stabilita dall’assemblea, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla “Comunità Giovanile”;
- all’osservanza dello Statuto e del regolamento interno.
Titolo 4: Recesso – Esclusione
- Art.7 La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione.
- Art.8 L’esclusione è deliberata dall’Assemblea nei confronti del Socio che:
- commetta gravi inosservanze dello statuto e del regolamento interno;
- sia impossibilitato a partecipare agli scopi della Comunità Giovanile.
- Art.9 Le deliberazioni prese in materia di recesso e di esclusione debbono essere comunicate, ai Soci che ne sono oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Art.10 I Soci che abbiano receduto, o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Comunità Giovanile, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Comunità Giovanile.
Titolo 5: Patrimonio Sociale
- Art.11 Il Patrimonio della Comunità Giovanile è costituito:
- dalle quote annuali dei Soci nella misura decisa dall’Assemblea anno per anno;
- dai contributi ordinari e straordinari versati dai Soci o da terzi;
- dai ricavi per servizi prestati a terzi;
- da contributi e lasciti ricevuti.
Titolo 6: Esercizio Sociale - Bilancio
- Art.12 L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Comitato provvede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo dal quale risultino i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Il bilancio, unitamente alla relazione del Comitato, deve essere esposto nella sede sociale affinché i Soci ne possano prendere visione.
Il bilancio è approvato dall’Assemblea entro 2 (due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale).
Organi Sociali
- Art.13 Sono organi della Comunità Giovanile:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Comitato;
- il Presidente;
- il Revisore;
- il Vicepresidente
Tutte le cariche sono elettive e gratuite.
L’Assemblea Dei Soci
- Art.14 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione viene effettuata dal Comitato mediante avviso da inviare ai Soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione, contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci.
- Art.15 L’assemblea Ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- precede alla nomina delle cariche sociali;
- delibera sulla responsabilità dei Soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dai Soci;
- determina la quota associativa annuale;
- delibera sull’ammissione, il recesso o l’esclusione dei Soci, su proposta del Comitato. Essa ha luogo almeno una volta l’anno, entro i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Comitato lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/10 dei Soci. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta. L’assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.